LIA, giù un pilastro dopo l’altro

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La sala del Gran Consiglio.

(red.) Dopo quella pubblicata nel novembre 2017, che già fece traballare la LIA, la sentenza del Tribunale amministrativo dello scorso 27 febbraio sembra aver dato la mazzata definitiva all’impianto della Legge sulle imprese artigianali (LIA) votata il 24 marzo 2015, con un solo voto contrario, dal Gran Consiglio. Legge per la quale il Governo, mercoledì 7 marzo, ha chiesto l’abrogazione.
Ecco una sintesi del giudizio del Tribunale.
La sentenza è molto severa sul lavoro condotto dal Parlamento, tanto da non lasciare in piedi neppure uno dei pilastri che reggono la LIA. Ma la valutazione è assai negativa anche sulla replica che la stessa Commissione di vigilanza sulla LIA ha dovuto inviare al Tribunale in risposta alle censure della ricorrente, la Commissione della concorrenza con sede a Berna.
La Comco ha portato davanti ai giudici ticinesi, con un ricorso datato 22 novembre 2016, il caso di una ditta della Svizzera interna del settore costruzioni in legno che per lavorare in Ticino ha chiesto di essere iscritta all’albo LIA, ma con una procedura “semplice, rapida e gratuita”, così come prevede la LF sul mercato interno (LMI). Una sfida, in poche parole, alle procedure previste in Ticino, assai complesse ed onerose, che altrove non esistono. I funzionari ticinesi non sono tuttavia entrati nel merito e si sono attenuti alla LIA, ignorando la LMI, iscrivendo all’albo la ditta in questione con relative tasse e spese di procedura, per un totale di 900 franchi.

“Dispendio di tempo non trascurabile”
La corte giudicante, formata dai giudici Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina ha in sostanza dovuto stabilire se la Commissione di vigilanza LIA, presieduta da Renzo Ambrosetti – già copresidente nazionale del sindacato Unia – ha violato, così facendo, la legge superiore, la citata LF sul mercato interno. Essa garantisce a tutte le imprese artigianali con sede in Svizzera il diritto, “conferitole dall’ordinamento federale, di offrire i suoi servizi al di fuori del suo Cantone d’origine, di stabilirsi dove vuole e di lavorare con le prescrizioni vigenti nel luogo in sui si trova la sede principale”. Cos’ha sostenuto, nella replica, la Commissione LIA? Che, considerata l’assenza di regole analoghe nel Cantone d’origine, la ditta deve assoggettarsi alle regole ticinesi. Sbagliando: “il semplice fatto – scrivono i giudici – che negli altri Cantoni il settore artigianale in cui è attiva la ditta non sia assoggettato ad alcuna specifica regolamentazione non influisce in nessun modo sul suo diritto di stabilirsi in Ticino e di esercitare in base alle condizioni vigenti nel luogo d’origine”. Il dover pagare 900 franchi è dunque “lesivo del principio di gratuità della procedura sancita dalla LMI”, mentre “il dispendio di tempo e l’onere amministrativo che sono derivati dalla procedura d’iscrizione non possono assolutamente essere considerati trascurabili”.

Nessun diritto di prelevare tributi
Poi, nella sentenza, ecco un importante richiamo alla giurisprudenza: nell’ambito dell’esercizio delle attività aziendali “i Cantoni non hanno alcun diritto di prelevare nessun genere di tributo”. Giudizio che getta qualche ombra, di riflesso – oltre che sul principio del prelevamento – anche sul meccanismo di finanziamento della “macchina” LIA (contabilità, ispezioni sui cantieri, pagamento degli stipendi ai funzionari, ecc.). Infatti, per rispettare il principio della neutralità dei costi voluta dal Cantone, la Commissione ha chiamato alla cassa gli artigiani stessi, tenuti a pagare ogni anno la tassa d’iscrizione; e spesso anche le multe, peraltro assai salate. Sorge insomma il dubbio che anche il sistema di finanziamento della LIA sia sbagliato, perlomeno alla luce della LMI. Infatti la legislazione federale prevede che la gratuità deve essere assoluta, “nel senso che i Cantoni non hanno neppure il diritto di recuperare i costi generati dal procedimento d’ammissione stesso”. Pure sul principio alla base della LIA – la protezione delle imprese locali dalla concorrenza estera – i giudici non lasciano scampo al Gran Consiglio: si tratta “di un’illecita interferenza nella libera concorrenza tra imprese che non può essere ammessa, di carattere marcatamente dirigista, volta a favorire certe imprese a scapito di altre”.

Qualità del lavoro e requisiti
I “severi requisiti professionali e personali” chiesti per l’iscrizione, appaiono, agli occhi dei giudici, “delle restrizioni d’accesso al mercato ticinese per questa ditta”. Uno per tutti, quello della buona reputazione: “non si capisce come il disporre di tali requisiti possa avere un qualsiasi influsso sulla qualità del lavoro”. E proprio questo è un altro pilastro su cui si regge la legge ticinese; ma per il Tribunale “la garanzia della qualità del lavoro non giustifica l’istituzione di un regime autorizzativo”.
Al vaglio del giudizio anche l’obiettivo di combattere il lavoro nero e il dumping salariale, perno della LIA: il diritto federale già lo prevede, tocca agli uffici cantonali preposti “reprimere le situazioni illegali senza che si renda necessario erigere ostacoli”. Medesimo giudizio per la prevenzione dgli abusi nell’esercizio della concorrenza: le sanzioni sono già previste nella LF sulla concorrenza sleale.